Procedura di conciliazione, D.Lgs 4 Nr 28 del 20 marzo 2010

mediatore.jpgDal 20 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs N° 28/10 il quale prevede il ricorso ai cosidetti Organismi di Conciliazione per risolvere una lite avente ad oggetto controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e, nelle controversie transfrontaliere. La procedura di mediazione può essere amministrata esclusivamente da un organismo accreditato e soggetto a vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

La mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti a raggiungere un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche attraverso una proposta di conciliazione per la risoluzione della stessa. Alla conciliazione si giunge solo dopo la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

La procedura di mediazione si avvia con il deposito da parte di un soggetto “dell’istanza di mediazione” presso un ente accreditato dal Ministero della giustizia e, l’ente poi entro 15 giorni dal deposito dell’istanza, provvede a trasmettere all’altra parte interessata l’avvenuto deposito. Successivamente, l’ente provvederà alla nomina del mediatore, il quale comunica alle parti la data, l’ora e il luogo dello svolgimento dell’incontro di mediazione.

Il mediatore può ascoltare le parti sia congiuntamente che in sessioni separate, inoltre l’aspetto importante della procedura di mediazione è che non può durare oltre 4 mesi.Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo stesso. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Le materie che prevedono il ricorso al tentativo di conciliazione sono elencate nell’art 5.1 del decreto e sono:
condominio, diritti reali, divisione di beni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento derivante da circolazione di veicoli e natanti ( RC auto ), responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Con decreto mille proroghe è stato prorogato l’obbligo di mediazione in materia di condominio e in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Procedura di conciliazione, D.Lgs 4 Nr 28 del 20 marzo 2010ultima modifica: 2011-03-23T10:05:00+01:00da green-world