Gas metano, risoluzione n 108/E del 15 ottobre 2010. Rimborso IVA

metano.jpgLa risoluzione n 108/E del 15 ottobre 2010 dell’Agenzia delle Entrate introduce un vantaggio fiscale per coloro che utilizzano il gas metano in condomini e cooperative, fissando l’aliquota IVA al 10% per ciascuno appartamento. Tale agevolazione si applica ad un limite massimo di 480 metri cubi annui misurato sui consumi energetici di ogni appartamento e non sull’intero edificio. In questo modo gli utenti potranno richiedere al proprio gestore gas il rimborso dell’IVA maggiorata fin quì addebitata in bolletta.

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Gas metano, risoluzione n 108/E del 15 ottobre 2010. Rimborso IVAultima modifica: 2010-10-20T15:50:00+02:00da green-world