Nel Cud 2012 sono indicati:
– i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione
– le relative ritenute di acconto effettuate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e versate al fisco
– le detrazioni effettuate
– i dati previdenziali e assistenziali del lavoratore e l’importo dei contributi a carico del lavoratore versati o dovuti all’Inps e all’Inpdap in caso di dipendenti pubblici
Nel caso in cui il soggetto non ha percepito ulteriori redditi assoggettati a tassazione, non ha spese da dedurre e il datore di lavoro ha provveduto ad eseguire il conguaglio delle imposte, non è necessario presentare altre tipologie di dichiarazioni.
Tra le principali novità del CUD 2012 ricordiamo il contributo di solidarietà 2012, che si applicherà ai lavoratori con un reddito complessivo annuo lordo superiore ai 300.000. Inoltre nel modello CUD 2012 è presente una sezione dedicata al differimento del 17% dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2011.
Infine ricordiamo che anche nel caso in cui il contribuente non presenti una dichiarazione dei redditi, 730 e Unico, può comunque indicare la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille, utilizzando la sceda allegata al proprio CUD 2012.