Ecco il testo completo del Decreto legislativo n. 11 27 gennaio 2010
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE. (10G0027)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Parte di provvedimento in formato grafico
Dato a Roma, addi’ 27 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La direttiva 2007/64/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
5 dicembre 2007, n. L 319.
– La direttiva 97/7/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 4
giugno 1997, n. L 144.
– La direttiva 2002/65/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
9 ottobre 2002, n. L 271.
– La direttiva 2005/60/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
– La direttiva 2006/48/CE e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 2006, n. L 177.
– La direttiva 97/5/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 14
febbraio 1997, n. L 43.
– L’art. 32, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi’ recita:
«Art. 32. (Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e
abrogazione della direttiva 97/5/CE). – 1. Nella
predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione
dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in
conformita’ con il principio di massima armonizzazione
contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell’uso di contante nelle
operazioni di pagamento e privilegiare l’utilizzo da parte
delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e
locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica
amministrazione dovra’ provvedervi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei
fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto
delle scelte effettuate in altri Paesi dell’Unione europea
e della necessita’ di preservare la posizione competitiva
del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale
dei servizi di pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento
abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con
esclusione delle attivita’ di raccolta di depositi e di
emissione di moneta elettronica;
f) individuare nella Banca d’Italia l’autorita’
competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio
dell’attivita’ e a esercitare il controllo sugli istituti
di pagamento abilitati, nonche’ a verificare il rispetto
delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione
delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca d’Italia l’autorita’
competente a specificare le regole che disciplinano
l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni
di parita’ concorrenziale tra le diverse categorie di
prestatori di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo
ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire
agli utenti di tali servizi di effettuare scelte
consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione
alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del
contratto concluso e al valore dello strumento di
pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di
pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di
detti servizi per l’esercizio del loro diritto nei casi
previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di
responsabilita’ tra i prestatori di servizi di pagamento
coinvolti nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, al
fine di garantirne il reciproco affidamento nonche’ il
regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei
confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie relative
all’utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di
pagamento di cui all’allegato alla direttiva 2007/64/CE
conformemente al diritto nazionale vigente prima della data
di entrata in vigore del decreto legislativo possano
continuare tale attivita’ fino al 30 aprile 2011;
p) individuare nella Banca d’Italia l’autorita’
competente a emanare la normativa di attuazione del decreto
legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione
adottate dalla Commissione europea con procedura di
comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al
fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni
dettate in attuazione della direttiva l’applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo
a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall’esercizio della delega di cui al presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
– Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
– L’art. 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n.
179, S.O. cosi’ recita:
«Art. 2. (Contenimento del costo delle commissioni
bancarie). – 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data
di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli
assegni circolari e quelli bancari non puo’ mai superare,
rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita’
economica per il beneficiario non puo’ mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni
lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere
dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita’ economica non
puo’ mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E’
nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i
benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
scoperto, all’art. 2-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, alla fine del comma 1 e’ aggiunto il seguente
periodo: «L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di
cui al periodo precedente non puo’ comunque superare lo 0,5
per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a
pena di nullita’ del patto di remunerazione. Il Ministro
dell’economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell’art. 2 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del
mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
alla banca cedente dell’avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di
surrogazione, la banca cedente e’ comunque tenuta a
risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilita’ per la banca cedente di rivalersi
sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest’ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente art.
entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la
prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e
microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale
del Paese e di favorire la lotta alla poverta’, nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti
anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito, di cui all’ art. 4-bis,
comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, a decorrere dall’anno 2010 e’ autorizzata la spesa
annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’ art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Note all’art. 1:
– L’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi’
recita:
«Art. 3. (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;».
– Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si veda nelle note alle premesse.
– La direttiva 2003/361/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
20 maggio 2003, n. L 124.
– Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Note all’art. 9:
– Il titolo VI, del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, reca: «Trasparenza delle condizioni
contrattuali».
Note all’art. 14:
– L’art. 128-bis, del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi’ recita:
«Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). – 1. I
soggetti di cui all’art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell’organo decidente, in modo che risulti
assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la
rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’
della soluzione delle controversie e l’effettivita’ della
tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.».
Note all’art. 29:
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
Note all’art. 31:
– L’art. 146, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle premesse, cosi’ recita:
«Art. 146. (Vigilanza sui sistemi di pagamento). – 1.
La Banca d’Italia promuove il regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento. A tal fine essa puo’ emanare
disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
di pagamento efficienti e affidabili.».
– Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Note all’art. 32:
– Per l’art. 146 del decreto legislativo n. 385 del
1993 si veda nelle note all’art. 31.
– L’art. 145, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, cosi’ recita:
«Art. 145. (Procedura sanzionatoria). – 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e’ applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,
nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa’ o
all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2. -.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 144, commi 3 e 4, e’ pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della societa’ o
dell’ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e’ pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall’art. 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e’
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L’opposizione deve essere notificata all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve
essere depositata presso la cancelleria della corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo’ disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche’ per consentire l’audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull’opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e’ trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall’art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa’ o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita’ previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
Note all’art. 34:
– Il testo dell’art. 115, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 115. (Ambito di applicazione). – 1. Le norme del
presente capo si applicano alle attivita’ svolte nel
territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’
individuare, in considerazione dell’attivita’ svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli
aspetti non diversamente disciplinati.
3-bis. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo
II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da
quest’ultimo.».
Note all’art. 35:
– Il testo vigente dell’art. 1 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto cosi’ recita:
«Art. 1. (Definizioni). – 1. Nel presente decreto
legislativo l’espressione:
a) «autorita’ creditizie» indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;
b) «banca» indica l’impresa autorizzata all’esercizio
dell’attivita’ bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le
societa’ e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della
Comunita’ Europea;
g-bis) «Stato d’origine» indica lo Stato comunitario
in cui la banca e’ stata autorizzata all’esercizio
dell’attivita’;
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non
membro della Comunita’ Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 ;
l) «autorita’ competenti» indica, a seconda dei casi,
uno o piu’ fra le autorita’ di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) «Ministro dell’economia e delle finanze » indica
il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall’Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita’ giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attivita’
della banca;
f) «attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita’ di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest’attivita’ non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
– strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
– cambi;
– strumenti finanziari a termine e opzioni;
– contratti su tassi di cambio e tassi
d’interesse;
– valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche’ consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita’ che, in virtu’ delle misure di
adattamento assunte dalle autorita’ comunitarie, sono
aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita’ europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell’elenco previsto dall’art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e’ controllato dalla banca;
3) e’ controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e’ partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall’emittente;
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall’art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le
partecipazioni che comportano il controllo della societa’ e
le partecipazioni individuate dalla Banca d’Italia in
conformita’ alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle
diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla societa’.
3. La Banca d’Italia, puo’ ulteriormente qualificare,
in conformita’ delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento
di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall’Italia;
h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»:
una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita’
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l’attivita’
dell’istituto di pagamento.».
– Si riporta il testo dell’art. 5 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5. (Finalita’ e destinatari della vigilanza). –
1. Le autorita’ creditizie esercitano i poteri di vigilanza
a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilita’ complessiva, all’efficienza e
alla competitivita’ del sistema finanziario nonche’
all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli
istituti di moneta elettronica e degli istituti di
pagamento.
3. Le autorita’ creditizie esercitano altresi’ gli
altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
– Il testo dell’art. 11, del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 11. (Raccolta del risparmio). – 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e’ raccolta del risparmio
l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e’ vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di
moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di
pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di
servizi di pagamento.».
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all’attivita’ ed alla forma giuridica del soggetto
che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata
presso specifiche categorie individuate in ragione di
rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu’ Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e’ consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa’, per la raccolta effettuata ai sensi
del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito
od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente
consentite dalla legge, nel rispetto del principio di
tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per
l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque
denominati, la cui emissione costituisce raccolta del
risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca
d’Italia sentita la CONSOB, puo’ determinare durata e
taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle
obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva
dell’attivita’ bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la
raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico attivita’ di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli
investitori professionali, che ai sensi del codice civile
rispondono della solvenza della societa’ per le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti
finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei
requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita’
di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni
forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione
di mezzi di pagamento a spendibilita’ generalizzata.».
– Il testo dell’art. 106, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 106. (Elenco generale). – 1. L’esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita’ di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, e di intermediazione in cambi e’ riservato
a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall’UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita’ finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita’ previste dalla legge.
3. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa’ per azioni, di societa’ in
accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’
limitata o di societa’ cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa’ per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti
la Banca d’Italia e l’UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita’ indicate
nel comma 1, nonche’ in quali circostanze ricorra
l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita’, puo’, in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l’assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L’UIC indica le modalita’ di iscrizione nell’elenco
e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l’iscrizione nell’elenco, l’UIC puo’ chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo’ effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita’.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all’UIC, con le modalita’ dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa’ ed enti di qualsiasi natura.».
– Il testo dell’art. 107 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 107. (Elenco speciale). – 1. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d’Italia.
2. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche’ l’informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d’Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita’ la Banca
d’Italia puo’ inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa’ o enti esterni previsti dall’art. 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d’Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le
modalita’ e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni con
facolta’ di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d’Italia puo’ imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita’, nonche’ vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche’ all’art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l’attivita’ di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell’art. 47.
7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento
a condizione che siano autorizzati ai sensi dell’art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con
riferimento all’attivita’ di prestazione dei servizi di
pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo
V-ter.».
– Il testo dell’art. 114-quater, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 114-quater. (Vigilanza). – 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta
eccezione per l’art. 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III,
fatta eccezione per l’art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta
eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III;
nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell’applicazione del Titolo III, Capo II,
gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle
societa’ finanziarie previste dall’art. 59, comma 1,
lettera b). La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni per
sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
soggetti che svolgono attivita’ connesse o strumentali o
altre attivita’ finanziarie, non sottoposti a vigilanza su
base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione
II.
3. La Banca d’Italia puo’ stabilire, a fini
prudenziali, un limite massimo al valore nominale della
moneta elettronica.».
– Il testo dell’art. 128, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 128. (Controlli). – 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d’Italia puo’ acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di
pagamento e gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nel solo elenco generale previsto dall’art. 106 e nei
confronti dei soggetti indicati nell’art. 155, comma 5, i
controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall’UIC
che, a tal fine, puo’ chiedere la collaborazione di altre
autorita’.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell’art. 121,
comma 2, lettera c) e ai beneficiari e ai terzi destinatari
delle disposizioni previste dall’art. 126-quater, comma 3,
i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato al quale
compete, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni previste
dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell’art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita’
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3
e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni
concernenti gli obblighi di pubblicita’, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca
d’Italia o dell’UIC o delle altre autorita’ indicate dai
CICR ai sensi del comma 4, nell’ambito delle rispettive
competenze, puo’ disporre la sospensione dell’attivita’,
anche di singole sedi secondarie per un periodo non
superiore a trenta giorni.».
– Il testo dell’art. 128-bis, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). – 1. I
soggetti di cui all’art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell’organo decidente, in modo che risulti
assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la
rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’
della soluzione delle controversie e l’effettivita’ della
tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
3-bis.La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica al reclamante la possibilita’ di adire i sistemi
previsti ai sensi del presente articolo.».
– Il testo dell’art. 132-bis, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 132-bis. (Denunzia al pubblico ministero ed al
tribunale). – 1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’
svolga attivita’ di raccolta del risparmio, attivita’
bancaria, attivita’ di emissione di moneta elettronica,
prestazione di servizi di pagamento o attivita’ finanziaria
in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e
132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti
al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 2409 del codice civile,
ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a
carico della societa’.».
– Il testo dell’art. 133, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 133. (Abuso di denominazione). – 1. L’uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca»,
«banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell’espressione «moneta elettronica» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica e’
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche.
1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell’espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento e’
vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
2. La Banca d’Italia determina in via generale le
ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi
o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti
di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis
e 1-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica
a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento di essere
sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 107.».
– Il testo dell’art. 144, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 144. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).
– 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche’ dei dipendenti e’
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.582 a euro 129.114 per l’inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e
7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 114-octies,
114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma
1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita’ creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche’ le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112, e’ applicabile la sanzione
prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche’ dei
soggetti indicati nell’art. 121, comma 3, e’ applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro
64.557 per l’inosservanza delle norme contenute negli
articoli 116, 123, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies,
126-sexies e 126-septies o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita’
creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche’ dei
soggetti indicati nell’art. 121, comma 3, e’ applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.228 per
l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 128, comma
1, ovvero nel caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa
sanzione e’ applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita’ di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall’art.
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l’inserimento nell’organizzazione della banca, anche in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
6. -».
Note all’art. 36:
– Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n.
212.
– Per la direttiva 97/5/CE si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 2007, n. 290, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 11. (Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita’ finanziaria). – 1. Ai fini del presente
decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa’ di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa’ di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa’ di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all’art. 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa’ che svolgono il servizio di riscossione
dei tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
generale previsto dall’art. 106 del TUB;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero»;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi’:
a) le societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art. 155,
comma 4, del TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art. 155,
comma 5, del TUB;
d) -.
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti
esercenti attivita’ finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto
dall’art. 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109,
comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di
cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto
dall’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita’ finanziaria iscritti
nell’elenco previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del
codice in materia di protezione dei dati personali, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie
succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari,
applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla
direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione.
Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non
consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti
di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia
all’autorita’ di vigilanza di settore, in Italia e ad
adottare misure supplementari per fare fronte in modo
efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
5. I soggetti esercenti attivita’ finanziaria di cui al
comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la
comunicazione di cui all’art. 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai
sensi del comma 4 sono comunicate all’autorita’ di
vigilanza di settore.».
– Il testo dell’art. 53 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 53. (Controlli). – 1. Le autorita’ di vigilanza
di settore nell’ambito delle rispettive competenze
verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e
procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti indicati nell’art. 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f),
degli intermediari finanziari indicati nell’art. 11, comma
1, degli altri soggetti esercenti attivita’ finanziaria
indicati all’art. 11, comma 3, lettere a) e b), e delle
societa’ di revisione di cui all’art. 13, comma 1, lettera
a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari
di cui all’art. 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai
sensi dell’art. 114-novies, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all’art. 11, comma
1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con
l’Autorita’ di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti elencati nell’art. 10,
comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui
all’art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti
attivita’ finanziaria di cui all’art. 11, comma 3, lettere
c) e d), dei professionisti di cui all’art. 12, comma 1,
lettere b) e d) dei revisori contabili di cui all’art. 13,
comma 1, lettera b), e degli altri soggetti di cui all’art.
14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all’art. 8, comma 1,
svolgono l’attivita’ ivi prevista sui professionisti
indicati nell’art. 12, comma 1, lettere a) e c), fermo
restando il potere di eseguire controlli da parte del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in
tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di
operazione sospetta. A tal fine puo’ chiedere la
collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
5. Le autorita’ di vigilanza, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza possono
effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la
trasmissione di documenti, atti, nonche’ di ogni altra
informazione utile. A fini di economia dell’azione
amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
intermediari vigilati, le autorita’ di vigilanza e il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza programmano le rispettive attivita’ di controllo e
concordano le modalita’ per l’effettuazione degli
accertamenti.
– Il testo dell’art. 2 del citato decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 2. (Contenimento del costo delle commissioni
bancarie). – 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data
di valuta per il beneficiario di assegni circolari e
bancari tratti su una banca insediata in Italia non puo’
superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita’
economica per il beneficiario non puo’ superare,
rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1°
aprile 2010, la data di disponibilita’ economica non puo’
superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E’
nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i
benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
scoperto, all’art. 2-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, alla fine del comma 1 e’ aggiunto il seguente
periodo: «L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di
cui al periodo precedente non puo’ comunque superare lo 0,5
per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a
pena di nullita’ del patto di remunerazione. Il Ministro
dell’economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell’art. 2 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del
mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
alla banca cedente dell’avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di
surrogazione, la banca cedente e’ comunque tenuta a
risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilita’ per la banca cedente di rivalersi
sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest’ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente art.
entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la
prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e
microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale
del Paese e di favorire la lotta alla poverta’, nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti
anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito, di cui all’ art. 4-bis,
comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, a decorrere dall’anno 2010 e’ autorizzata la spesa
annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’ art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
– L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1984, n. 21, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 4. L’operazione di accreditamento dello stipendio
e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente
bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato
dall’art. 370, secondo comma, del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non
oltre il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, con l’osservanza dell’art. 370 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
la data da cui diviene operativo il sistema di
accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e
degli altri assegni fissi continuativi.
L’operazione di accreditamento delle pensioni e degli
assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari
deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le
diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto
del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma
dell’art. 197 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
modificato con l’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di
pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di
anticipo rispetto a quello fissato per l’accreditamento.».
Note all’art. 37:
– Per gli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all’art. 35.
– L’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, cosi’ recita:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
– Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n.
253.
Nota agli articoli 39 e 40:
– Per l’art. 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all’art. 35.