Decreto legislativo n. 11 27 gennaio 2010

decreto-legge.jpgIn molti ci hanno chiesto chiarimenti in merito al nuovo Decreto legislativo n. 11  27 gennaio 2010, entrato in vigore lo scorso 1 marzo 2010. Diciamo che questo DL abroga di fatto la direttiva 97/5/CE e riguarda l’attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE.

Ecco il testo completo del Decreto legislativo n. 11  27 gennaio 2010

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11

Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE. (10G0027)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
        Dato a Roma, addi’ 27 gennaio 2010
 
                             NAPOLITANO
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
                            Ronchi, Ministro per le politiche europee
 
                     Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri
 
                                        Maroni, Ministro dell’interno
 
                                     Alfano, Ministro della giustizia
 
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 

       
                    N O T E
          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto
          dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell’art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              –  L’art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l’esercizio della  funzione  legislativa  non  puo’  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
              – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              – La direttiva 2007/64/CE e’ pubblicata nella  G.U.U.E.
          5 dicembre 2007, n. L 319.
              – La direttiva 97/7/CE e’ pubblicata nella  G.U.C.E.  4
          giugno 1997, n. L 144.
              – La direttiva 2002/65/CE e’ pubblicata nella  G.U.C.E.
          9 ottobre 2002, n. L 271.
              – La direttiva 2005/60/CE e’ pubblicata nella  G.U.U.E.
          25 novembre 2005, n. L 309.
              – La direttiva 2006/48/CE e’ pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 2006, n. L 177.
              – La direttiva 97/5/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.  14
          febbraio 1997, n. L 43.
              –  L’art.  32,  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
          S.O., cosi’ recita:
              «Art. 32. (Delega al  Governo  per  l’attuazione  della
          direttiva  2007/64/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 13 novembre 2007,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e  2006/48/CE,  e
          abrogazione  della   direttiva   97/5/CE).   –   1.   Nella
          predisposizione dei decreti  legislativi  per  l’attuazione
          della direttiva 2007/64/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 novembre 2007,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
          abroga  la  direttiva  97/5/CE,  il  Governo  e’  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all’art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definire il quadro giuridico per la  realizzazione
          dell’Area  unica  dei  pagamenti   in   euro   (SEPA),   in
          conformita’ con  il  principio  di  massima  armonizzazione
          contenuto nella direttiva;
                b) favorire la riduzione dell’uso di  contante  nelle
          operazioni di pagamento e privilegiare l’utilizzo da  parte
          delle pubbliche  amministrazioni,  a  livello  nazionale  e
          locale, di strumenti di pagamento elettronici. La  pubblica
          amministrazione dovra’ provvedervi con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente;
                c) ridurre gli oneri a carico  delle  imprese  e  dei
          fornitori di servizi  di  pagamento,  anche  tenendo  conto
          delle scelte effettuate in altri Paesi dell’Unione  europea
          e della necessita’ di preservare la  posizione  competitiva
          del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
                d) favorire lo sviluppo di un mercato  concorrenziale
          dei servizi di pagamento;
                e) istituire la categoria degli istituti di pagamento
          abilitati alla prestazione  di  servizi  di  pagamento  con
          esclusione delle attivita’ di raccolta  di  depositi  e  di
          emissione di moneta elettronica;
                f)  individuare  nella  Banca  d’Italia   l’autorita’
          competente   ad    autorizzare    l’avvio    dell’esercizio
          dell’attivita’ e a esercitare il controllo  sugli  istituti
          di pagamento abilitati, nonche’ a  verificare  il  rispetto
          delle condizioni previste dalla direttiva per  l’esecuzione
          delle operazioni di pagamento;
                g)  individuare  nella  Banca  d’Italia   l’autorita’
          competente  a  specificare  le  regole   che   disciplinano
          l’accesso ai sistemi di pagamento,  assicurando  condizioni
          di parita’  concorrenziale  tra  le  diverse  categorie  di
          prestatori di servizi di pagamento;
                h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo
          ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire
          agli  utenti  di  tali   servizi   di   effettuare   scelte
          consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione
          alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del
          contratto  concluso  e  al  valore   dello   strumento   di
          pagamento;
                i) recepire i divieti per i prestatori di servizi  di
          pagamento di applicare  spese  aggiuntive  agli  utenti  di
          detti servizi per l’esercizio del  loro  diritto  nei  casi
          previsti dalla direttiva;
                l) assicurare una chiara e corretta  ripartizione  di
          responsabilita’ tra i prestatori di  servizi  di  pagamento
          coinvolti nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, al
          fine di garantirne  il  reciproco  affidamento  nonche’  il
          regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
                m) prevedere procedure di reclamo  degli  utenti  nei
          confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
                n)   prevedere   procedure   per    la    risoluzione
          stragiudiziale      delle       controversie       relative
          all’utilizzazione di servizi di pagamento;
                o) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle
          quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di
          pagamento di cui  all’allegato  alla  direttiva  2007/64/CE
          conformemente al diritto nazionale vigente prima della data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  possano
          continuare tale attivita’ fino al 30 aprile 2011;
                p)  individuare  nella  Banca  d’Italia   l’autorita’
          competente a emanare la normativa di attuazione del decreto
          legislativo e a recepire  afferenti  misure  di  attuazione
          adottate  dalla  Commissione  europea  con   procedura   di
          comitato;
                q)  introdurre  le  occorrenti   modificazioni   alla
          normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per  i
          singoli settori interessati dalla normativa da attuare,  al
          fine di realizzarne il migliore coordinamento;
                r) prevedere per  la  violazione  delle  disposizioni
          dettate in attuazione  della  direttiva  l’applicazione  di
          sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo
          a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
              2. Dall’esercizio della delega di cui al presente  art.
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.».
              – Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e’
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O.
              – L’art. 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
          102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009,  n.
          179, S.O. cosi’ recita:
              «Art. 2.  (Contenimento  del  costo  delle  commissioni
          bancarie). – 1. A decorrere dal 1° novembre 2009,  la  data
          di valuta per il beneficiario per  tutti  i  bonifici,  gli
          assegni circolari e quelli bancari non puo’  mai  superare,
          rispettivamente,  uno,  uno   e   tre   giorni   lavorativi
          successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
          a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita’
          economica  per  il  beneficiario  non  puo’  mai  superare,
          rispettivamente,   quattro,   quattro   e   cinque   giorni
          lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere
          dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita’ economica non
          puo’ mai superare i quattro giorni per tutti i  titoli.  E’
          nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta  fermo   quanto
          previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385.
              2. Allo scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i
          benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
          scoperto, all’art. 2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, art. 1, convertito  dalla  legge  28  gennaio
          2009, n. 2, alla fine del comma 1 e’ aggiunto  il  seguente
          periodo: «L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo  di
          cui al periodo precedente non puo’ comunque superare lo 0,5
          per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento,  a
          pena di nullita’ del patto di  remunerazione.  Il  Ministro
          dell’economia  e  delle  finanze   assicura,   con   propri
          provvedimenti,   la   vigilanza    sull’osservanza    delle
          prescrizioni del presente articolo.».
              3. Al comma 5-quater dell’art. 2 del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Nel caso  in  cui  la  surrogazione  del
          mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
          2007 non si perfezioni entro il termine  di  trenta  giorni
          dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
          alla  banca   cedente   dell’avvio   delle   procedure   di
          collaborazione interbancarie  ai  fini  dell’operazione  di
          surrogazione,  la  banca  cedente  e’  comunque  tenuta   a
          risarcire il cliente in misura pari all’1% del  valore  del
          mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
          ferma la possibilita’ per la  banca  cedente  di  rivalersi
          sulla banca cessionaria nel caso il ritardo  sia  dovuto  a
          cause imputabili a quest’ultima.».
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3  del  presente  art.
          entrano in vigore a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   legge   di   conversione   del    presente
          decreto-legge.
              4-bis.  Al  fine  di  consentire  la   promozione,   la
          prosecuzione e il sostegno di programmi di  microcredito  e
          microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e  sociale
          del Paese e di favorire la lotta alla poverta’, nel  quadro
          degli  obiettivi  della   strategia   e   degli   strumenti
          anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale   italiano
          permanente per il microcredito, di  cui  all’  art.  4-bis,
          comma  8,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, a decorrere dall’anno 2010 e’ autorizzata  la  spesa
          annua  di  1,8  milioni  di  euro  da  destinare  anche  al
          funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo  onere  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della  dotazione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all’ art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.
          Note all’art. 1:
              –  L’art.  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre  2005,  n.  235,  S.O.,  cosi’
          recita:
              «Art. 3. (Definizioni).  –  1.  Ai  fini  del  presente
          codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
                a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all’attivita’    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta;».
              – Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          si veda nelle note alle premesse.
              – La direttiva 2003/361/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
          20 maggio 2003, n. L 124.
              – Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.
              Note all’art. 9:
              – Il titolo  VI,  del  citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, reca: «Trasparenza delle condizioni
          contrattuali».
          Note all’art. 14:
              – L’art. 128-bis, del  citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, cosi’ recita:
              «Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). – 1. I
          soggetti di  cui  all’art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela.
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d’Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell’organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l’imparzialita’    dello    stesso    e    la
          rappresentativita’ dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’
          della soluzione delle controversie e  l’effettivita’  della
          tutela.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall’ordinamento.».
          Note all’art. 29:
              – Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e’
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.
          Note all’art. 31:
              – L’art. 146,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, citato nelle premesse, cosi’ recita:
              «Art. 146. (Vigilanza sui sistemi di pagamento).  –  1.
          La Banca d’Italia promuove il  regolare  funzionamento  dei
          sistemi  di  pagamento.  A  tal  fine  essa  puo’   emanare
          disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
          di pagamento efficienti e affidabili.».
              – Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.
          Note all’art. 32:
              – Per l’art. 146 del decreto  legislativo  n.  385  del
          1993 si veda nelle note all’art. 31.
              – L’art. 145,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, cosi’ recita:
              «Art. 145.  (Procedura  sanzionatoria).  –  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e’  applicabile
          una sanzione amministrativa, la  Banca  d’Italia  o  l’UIC,
          nell’ambito delle  rispettive  competenze,  contestati  gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa’  o
          all’ente interessati e  valutate  le  deduzioni  presentate
          entro trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
          informazioni   raccolte   applicano   le    sanzioni    con
          provvedimento motivato.
              2. -.
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dall’art. 144, commi 3 e  4,  e’  pubblicato,  per
          estratto, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa’ o
          dell’ente  al  quale  appartengono  i  responsabili   delle
          violazioni,  su  almeno   due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione delle altre  sanzioni  previste  dal  presente
          titolo e’ pubblicato per estratto sul  bollettino  previsto
          dall’art. 8.
              4. Contro il provvedimento che applica la  sanzione  e’
          ammessa  opposizione  alla  corte  di  appello   di   Roma.
          L’opposizione deve essere notificata all’autorita’  che  ha
          emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni  dalla
          data di comunicazione del provvedimento  impugnato  e  deve
          essere depositata presso  la  cancelleria  della  corte  di
          appello entro trenta giorni dalla notifica.
              5.  L’opposizione   non   sospende   l’esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo’ disporre la sospensione con decreto motivato.
              6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche’ per consentire l’audizione  anche  personale  delle
          parti.
              7. La  corte  di  appello  decide  sull’opposizione  in
          camera di consiglio, sentito  il  pubblico  ministero,  con
          decreto motivato.
              8.  Copia  del  decreto  e’  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte di appello,  all’autorita’  che  ha
          emesso il provvedimento, anche ai fini della  pubblicazione
          per estratto nel bollettino previsto dall’art. 8.
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita’ previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Le  banche,  le  societa’  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido con questi, del pagamento  della  sanzione  e  delle
          spese di pubblicita’ previste dal primo periodo del comma 3
          e  sono  tenuti  a   esercitare   il   regresso   verso   i
          responsabili.
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell’art. 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.».
          Note all’art. 34:
              –  Il  testo  dell’art.   115,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 115. (Ambito di applicazione). – 1. Le norme  del
          presente  capo  si  applicano  alle  attivita’  svolte  nel
          territorio  della   Repubblica   dalle   banche   e   dagli
          intermediari finanziari.
              2. Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  puo’
          individuare, in considerazione dell’attivita’ svolta, altri
          soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
              3. Le disposizioni del presente capo si applicano  alle
          operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli
          aspetti non diversamente disciplinati.
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non   si
          applicano ai servizi di  pagamento  disciplinati  dal  capo
          II-bis a meno che non  siano  espressamente  richiamate  da
          quest’ultimo.».
          Note all’art. 35:
              – Il testo  vigente  dell’art.  1  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto cosi’ recita:
              «Art. 1.  (Definizioni).  –  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l’espressione:
                a)  «autorita’   creditizie»   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;
                b) «banca» indica l’impresa autorizzata all’esercizio
          dell’attivita’ bancaria;
                c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio;
                d) «CONSOB» indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa’ e la borsa;
                d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione;
                e) «ISVAP» indica l’Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                f) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;
                g) «Stato comunitario» indica lo Stato  membro  della
          Comunita’ Europea;
                g-bis) «Stato d’origine» indica lo Stato  comunitario
          in  cui  la  banca  e’  stata   autorizzata   all’esercizio
          dell’attivita’;
                g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
                h)  «Stato  extracomunitario»  indica  lo  Stato  non
          membro della Comunita’ Europea;
                i) «legge fallimentare» indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267 ;
                l) «autorita’ competenti» indica, a seconda dei casi,
          uno o piu’ fra le  autorita’  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari;
                m) «Ministro dell’economia e delle finanze  »  indica
          il Ministro dell’economia e delle finanze.
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
                a) «banca italiana»: la banca avente sede  legale  in
          Italia;
                b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall’Italia;
                c) «banca extracomunitaria»:  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario;
                d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
                e) «succursale»:  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita’ giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l’attivita’
          della banca;
                f) «attivita’ ammesse al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita’ di:
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione;
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
                  3) leasing finanziario;
                  4) servizi di pagamento;
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest’attivita’ non rientra nel punto 4;
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in:
                    –  strumenti  di  mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.);
                    – cambi;
                    – strumenti finanziari a termine e opzioni;
                    –  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi
          d’interesse;
                    – valori mobiliari;
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi;
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche’ consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese;
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          «money broking»;
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni;
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
                  13) servizi di informazione commerciale;
                  14) locazione di cassette di sicurezza;
                  15) altre attivita’ che, in virtu’ delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita’  comunitarie,   sono
          aggiunte all’elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita’ europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
                g) «intermediari  finanziari»:  i  soggetti  iscritti
          nell’elenco previsto dall’art. 106;
                h) «stretti legami»: i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che:
                  1) controlla la banca;
                  2) e’ controllato dalla banca;
                  3)  e’  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca;
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
                  5) e’ partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto;
                h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
                h-ter)  «moneta  elettronica»:  un  valore  monetario
          rappresentato da un credito  nei  confronti  dell’emittente
          che sia memorizzato su un dispositivo  elettronico,  emesso
          previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
          monetario emesso e accettato come  mezzo  di  pagamento  da
          soggetti diversi dall’emittente;
                h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall’art.
          2351, ultimo comma, del codice civile;
                h-quinquies)    «partecipazioni    rilevanti»:     le
          partecipazioni che comportano il controllo della societa’ e
          le  partecipazioni  individuate  dalla  Banca  d’Italia  in
          conformita’ alle deliberazioni del CICR, con riguardo  alle
          diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
          di voto e degli altri diritti che  consentono  di  influire
          sulla societa’.
              3. La Banca d’Italia, puo’  ulteriormente  qualificare,
          in conformita’ delle deliberazioni del CICR, la definizione
          di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
          di evitare situazioni di ostacolo  all’effettivo  esercizio
          delle funzioni di vigilanza.
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all’organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti.
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.
                h-sexies)  «istituti  di  pagamento»:   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di  pagamento
          di cui alla lettera f), n. 4);
                h-septies) «istituti di  pagamento  comunitari»:  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall’Italia;
                h-octies) «succursale di un istituto  di  pagamento»:
          una sede che costituisce parte, sprovvista di  personalita’
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l’attivita’
          dell’istituto di pagamento.».
              – Si riporta il testo dell’art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto:
              «Art. 5. (Finalita’ e destinatari della  vigilanza).  –
          1. Le autorita’ creditizie esercitano i poteri di vigilanza
          a esse attribuiti dal presente decreto legislativo,  avendo
          riguardo  alla  sana  e  prudente  gestione  dei   soggetti
          vigilati, alla  stabilita’  complessiva,  all’efficienza  e
          alla  competitivita’  del   sistema   finanziario   nonche’
          all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
              2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
          dei gruppi bancari, degli  intermediari  finanziari,  degli
          istituti  di  moneta  elettronica  e  degli   istituti   di
          pagamento.
              3. Le  autorita’  creditizie  esercitano  altresi’  gli
          altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
              – Il testo dell’art. 11, del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi’ recita:
              «Art. 11. (Raccolta del risparmio). – 1.  Ai  fini  del
          presente decreto  legislativo  e’  raccolta  del  risparmio
          l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma.
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e’ vietata
          ai soggetti diversi dalle banche.
              2-bis. Non costituisce raccolta del  risparmio  tra  il
          pubblico la ricezione di fondi  connessa  all’emissione  di
          moneta elettronica.
              2-ter. Non costituisce raccolta del  risparmio  tra  il
          pubblico la ricezione di fondi  da  inserire  in  conti  di
          pagamento utilizzati esclusivamente per la  prestazione  di
          servizi di pagamento.».
              3. Il CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con
          riguardo all’attivita’ ed alla forma giuridica del soggetto
          che acquisisce fondi, in  base  ai  quali  non  costituisce
          raccolta del risparmio tra il  pubblico  quella  effettuata
          presso  specifiche  categorie  individuate  in  ragione  di
          rapporti societari o di lavoro.
              4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
          non si applica:
                a)   agli   Stati    comunitari,    agli    organismi
          internazionali  ai  quali  aderiscono  uno  o  piu’   Stati
          comunitari, agli enti pubblici  territoriali  ai  quali  la
          raccolta  del  risparmio  e’  consentita   in   base   agli
          ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
                b) agli Stati extracomunitari ed ai  soggetti  esteri
          abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
                c) alle societa’, per la raccolta effettuata ai sensi
          del codice civile mediante obbligazioni, titoli  di  debito
          od altri strumenti finanziari;
                d)  alle  altre  ipotesi  di  raccolta  espressamente
          consentite dalla  legge,  nel  rispetto  del  principio  di
          tutela del risparmio.
                4-bis.   Il   CICR   determina    i    criteri    per
          l’individuazione  degli  strumenti   finanziari,   comunque
          denominati,  la  cui  emissione  costituisce  raccolta  del
          risparmio.
                4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
          limiti all’emissione e, su proposta formulata  dalla  Banca
          d’Italia sentita  la  CONSOB,  puo’  determinare  durata  e
          taglio   degli   strumenti   finanziari,   diversi    dalle
          obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
                4-quater. Il CICR, a fini  di  tutela  della  riserva
          dell’attivita’ bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
          in deroga a quanto  previsto  dal  codice  civile,  per  la
          raccolta  effettuata  dai  soggetti  che   esercitano   nei
          confronti  del  pubblico  attivita’   di   concessione   di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma.
                4-quinquies. A fini  di  tutela  del  risparmio,  gli
          investitori professionali, che ai sensi del  codice  civile
          rispondono   della   solvenza   della   societa’   per   le
          obbligazioni, i titoli di  debito  e  gli  altri  strumenti
          finanziari emessi dalla stessa,  devono  rispettare  idonei
          requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita’
          di vigilanza.
              5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
          comunque precluse la raccolta di  fondi  a  vista  ed  ogni
          forma di raccolta collegata all’emissione od alla  gestione
          di mezzi di pagamento a spendibilita’ generalizzata.».
              –  Il  testo  dell’art.   106,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 106. (Elenco  generale).  –  1.  L’esercizio  nei
          confronti del pubblico delle  attivita’  di  assunzione  di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, e di intermediazione in cambi e’ riservato
          a intermediari finanziari iscritti in  un  apposito  elenco
          tenuto dall’UIC.
              2. Gli intermediari finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono  svolgere  esclusivamente  attivita’   finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita’ previste dalla legge.
              3. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma di  societa’  per  azioni,  di  societa’  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa’  a  responsabilita’
          limitata o di societa’ cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale sociale versato non  inferiore  a  cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa’ per azioni;
                d) possesso, da parte dei titolari di  partecipazioni
          e degli esponenti aziendali, dei requisiti  previsti  dagli
          articoli 108 e 109.
              4. Il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentiti
          la Banca d’Italia e l’UIC:
                a) specifica il contenuto  delle  attivita’  indicate
          nel  comma  1,  nonche’  in   quali   circostanze   ricorra
          l’esercizio nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al
          consumo si considera comunque esercitato nei confronti  del
          pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci;
                b)  per  gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita’, puo’,  in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l’assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5. L’UIC indica le modalita’ di iscrizione  nell’elenco
          e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia  e
          alla CONSOB.
              6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti  per
          l’iscrizione  nell’elenco,   l’UIC   puo’   chiedere   agli
          intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti  e,
          se necessario, puo’ effettuare  verifiche  presso  la  sede
          degli intermediari stessi, anche con la  collaborazione  di
          altre autorita’.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano  all’UIC,  con   le   modalita’   dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa’ ed enti di qualsiasi natura.».
              – Il testo dell’art. 107 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi’ recita:
              «Art.  107.  (Elenco  speciale).  –  1.   Il   Ministro
          dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all’attivita’ svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d’Italia.
              2. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell’elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l’adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse configurazioni, l’organizzazione  amministrativa  e
          contabile e i controlli interni, nonche’  l’informativa  da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d’Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita’  la  Banca
          d’Italia  puo’  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              2-bis. Le disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2
          prevedono  che   gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell’elenco speciale possano utilizzare:
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa’ o enti esterni  previsti  dall’art.  53,  comma
          2-bis, lettera a);
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d’Italia.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le
          modalita’ e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto.
              4. La Banca  d’Italia  puo’  effettuare  ispezioni  con
          facolta’ di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d’Italia puo’ imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre  la
          riduzione delle attivita’, nonche’ vietare la distribuzione
          di utili o di altri elementi del patrimonio per  violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto.
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell’elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche’  all’art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l’attivita’  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell’art. 47.
              7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
          previsto dal comma 1 possono prestare servizi di  pagamento
          a condizione  che  siano  autorizzati  ai  sensi  dell’art.
          114-novies, comma 4, e  iscritti  nel  relativo  albo.  Con
          riferimento all’attivita’ di  prestazione  dei  servizi  di
          pagamento si applicano le disposizioni previste nel  titolo
          V-ter.».
              – Il testo dell’art.  114-quater,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 114-quater. (Vigilanza). – 1.  Agli  istituti  di
          moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni contenute  nel  Titolo  II,  Capi  III,  fatta
          eccezione per l’art. 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III,
          fatta eccezione per l’art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta
          eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I  e  III;
          nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
              2. Ai fini dell’applicazione del Titolo III,  Capo  II,
          gli istituti di moneta  elettronica  sono  assimilati  alle
          societa’  finanziarie  previste  dall’art.  59,  comma   1,
          lettera b). La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni per
          sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
          soggetti che svolgono attivita’ connesse  o  strumentali  o
          altre attivita’ finanziarie, non sottoposti a vigilanza  su
          base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II,  Sezione
          II.
              3.  La  Banca   d’Italia   puo’   stabilire,   a   fini
          prudenziali, un limite massimo  al  valore  nominale  della
          moneta elettronica.».
              –  Il  testo  dell’art.   128,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 128. (Controlli). – 1. Al fine di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d’Italia puo’ acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire  ispezioni  presso  le  banche,  gli  istituti  di
          pagamento   e   gli   intermediari   finanziari    iscritti
          nell’elenco speciale previsto dall’art. 107.
              2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
          nel solo elenco  generale  previsto  dall’art.  106  e  nei
          confronti dei soggetti indicati nell’art. 155, comma  5,  i
          controlli previsti dal comma  1  sono  effettuati  dall’UIC
          che, a tal fine, puo’ chiedere la collaborazione  di  altre
          autorita’.
              3. Con riguardo ai  soggetti  indicati  nell’art.  121,
          comma 2, lettera c) e ai beneficiari e ai terzi destinatari
          delle disposizioni previste dall’art. 126-quater, comma  3,
          i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
          dell’industria, del commercio e dell’artigianato  al  quale
          compete, inoltre,  l’irrogazione  delle  sanzioni  previste
          dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
              4.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell’art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita’
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3
          e 4, e 145, comma 3.
              5. In caso di ripetute  violazioni  delle  disposizioni
          concernenti  gli  obblighi  di  pubblicita’,  il   Ministro
          dell’economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d’Italia o dell’UIC o delle altre  autorita’  indicate  dai
          CICR ai sensi del comma  4,  nell’ambito  delle  rispettive
          competenze, puo’ disporre  la  sospensione  dell’attivita’,
          anche  di  singole  sedi  secondarie  per  un  periodo  non
          superiore a trenta giorni.».
              –  Il  testo  dell’art.  128-bis,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). – 1. I
          soggetti di  cui  all’art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela.
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d’Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell’organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l’imparzialita’    dello    stesso    e    la
          rappresentativita’ dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’
          della soluzione delle controversie e  l’effettivita’  della
          tutela.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall’ordinamento.
              3-bis.La Banca d’Italia, quando riceve  un  reclamo  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica al reclamante la possibilita’  di  adire  i  sistemi
          previsti ai sensi del presente articolo.».
              –  Il  testo  dell’art.  132-bis,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 132-bis. (Denunzia al pubblico  ministero  ed  al
          tribunale). – 1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’
          svolga  attivita’  di  raccolta  del  risparmio,  attivita’
          bancaria, attivita’ di  emissione  di  moneta  elettronica,
          prestazione di servizi di pagamento o attivita’ finanziaria
          in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis,  131-ter  e
          132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare  i  fatti
          al   pubblico   ministero   ai   fini   dell’adozione   dei
          provvedimenti previsti dall’art. 2409  del  codice  civile,
          ovvero  possono  richiedere  al  tribunale  l’adozione  dei
          medesimi provvedimenti. Le spese  per  l’ispezione  sono  a
          carico della societa’.».
              –  Il  testo  dell’art.   133,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 133. (Abuso di denominazione). – 1. L’uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  «banca»,
          «banco», «credito», «risparmio» ovvero di  altre  parole  o
          locuzioni, anche in lingua straniera, idonee  a  trarre  in
          inganno    sulla    legittimazione     allo     svolgimento
          dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle
          banche.
              1-bis. L’uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell’espressione  «moneta  elettronica»  ovvero  di   altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell’attivita’  di  emissione  di  moneta  elettronica   e’
          vietato  a  soggetti  diversi  dagli  istituti  di   moneta
          elettronica e dalle banche.
              1-ter. L’uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell’espressione «istituto di pagamento»  ovvero  di  altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell’attivita’ di prestazione di servizi  di  pagamento  e’
          vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
              2. La Banca  d’Italia  determina  in  via  generale  le
          ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi
          o in base a elementi di fatto, le  parole  o  le  locuzioni
          indicate  nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  possono   essere
          utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti
          di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.
              3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis
          e 1-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si  applica
          a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
          forma, induce in altri il  falso  convincimento  di  essere
          sottoposto alla vigilanza della  Banca  d’Italia  ai  sensi
          dell’art. 107.».
              –  Il  testo  dell’art.   144,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi’ recita:
              «Art. 144. (Altre sanzioni amministrative  pecuniarie).
          – 1. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche’ dei  dipendenti  e’
          applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          2.582 a euro 129.114 per l’inosservanza delle  norme  degli
          articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
          51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e
          7,  107,  109,  commi  2  e  3,   114-quater,   114-octies,
          114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129,  comma
          1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita’ creditizie.
              2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano  anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche’ le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112, e’ applicabile la sanzione
          prevista dal comma 1.
              3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche’ dei
          soggetti indicati nell’art. 121, comma 3, e’ applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.164  a  euro
          64.557  per  l’inosservanza  delle  norme  contenute  negli
          articoli  116,  123,  126-ter,  126-quater,  126-quinquies,
          126-sexies e  126-septies  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita’
          creditizie.
              4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche’ dei
          soggetti indicati nell’art. 121, comma 3, e’ applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.228  per
          l’inosservanza delle norme contenute nell’art.  128,  comma
          1, ovvero nel caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni
          di controllo previste dal  medesimo  art.  128.  La  stessa
          sanzione  e’  applicabile   nel   caso   di   frazionamento
          artificioso di un unico contratto di credito al consumo  in
          una pluralita’ di contratti dei quali  almeno  uno  sia  di
          importo inferiore al limite  inferiore  previsto  dall’art.
          121, comma 4, lettera a).
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche  a  coloro
          che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
          l’inserimento nell’organizzazione  della  banca,  anche  in
          forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
              6. -».
          Note all’art. 36:
              – Il decreto legislativo 28  luglio  2000,  n.  253  e’
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre  2000,  n.
          212.
              – Per la direttiva 97/5/CE  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
              – Il testo dell’art.  11  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre 2007, n.  290,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi’ recita:
              «Art. 11. (Intermediari  finanziari  e  altri  soggetti
          esercenti attivita’ finanziaria). – 1. Ai fini del presente
          decreto per intermediari finanziari si intendono:
                a) le banche;
              b) Poste italiane S.p.A.;
              c) gli istituti di moneta elettronica;
              c-bis) gli istituti di pagamento;
              d) le societa’ di intermediazione mobiliare (SIM);
              e) le societa’ di gestione del risparmio (SGR);
              f) le societa’ di  investimento  a  capitale  variabile
          (SICAV);
              g) le imprese di assicurazione che  operano  in  Italia
          nei rami di cui all’art. 2, comma 1, del CAP;
              h) gli agenti di cambio;
              i) le societa’ che svolgono il servizio di  riscossione
          dei tributi;
              l) gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco
          speciale previsto dall’art. 107 del TUB;
              m) gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco
          generale previsto dall’art. 106 del TUB;
              n) le  succursali  insediate  in  Italia  dei  soggetti
          indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in  uno
          Stato estero»;
              o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
              2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi’:
              a) le societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
          1939, n. 1966;
              b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
          nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art.  155,
          comma 4, del TUB;
              c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
          nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art.  155,
          comma 5, del TUB;
              d) -.
              3. Ai fini del presente  decreto,  per  altri  soggetti
          esercenti attivita’ finanziaria si intendono:
              a) i promotori finanziari iscritti  nell’albo  previsto
          dall’art. 31 del TUF;
              b) gli intermediari assicurativi di cui  all’art.  109,
          comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano  nei  rami  di
          cui al comma 1, lettera g);
              c) i mediatori creditizi  iscritti  nell’albo  previsto
          dall’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
              d)  gli  agenti  in  attivita’   finanziaria   iscritti
          nell’elenco previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 25
          settembre 1999, n. 374.
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  5  del
          codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  i
          soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le  proprie
          succursali e filiazioni situate in  Stati  extracomunitari,
          applichino misure  equivalenti  a  quelle  stabilite  dalla
          direttiva in materia di adeguata verifica e  conservazione.
          Qualora la legislazione dello  Stato  extracomunitario  non
          consenta l’applicazione di misure equivalenti,  i  soggetti
          di cui  ai  commi  1  e  2  sono  tenuti  a  darne  notizia
          all’autorita’ di vigilanza  di  settore,  in  Italia  e  ad
          adottare misure  supplementari  per  fare  fronte  in  modo
          efficace al rischio di riciclaggio e di  finanziamento  del
          terrorismo.
              5. I soggetti esercenti attivita’ finanziaria di cui al
          comma 3, adempiono agli obblighi di  registrazione  con  la
          comunicazione di cui all’art. 36, comma 4.
              6. Le linee di condotta e  le  procedure  stabilite  ai
          sensi  del  comma  4  sono  comunicate   all’autorita’   di
          vigilanza di settore.».
              – Il testo dell’art. 53 del citato decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi’ recita:
              «Art. 53. (Controlli). – 1. Le autorita’  di  vigilanza
          di  settore   nell’ambito   delle   rispettive   competenze
          verificano  l’adeguatezza  degli  assetti  organizzativi  e
          procedurali e  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          presente  decreto  e   dalle   relative   disposizioni   di
          attuazione da parte dei  soggetti  indicati  nell’art.  10,
          comma 2, dalla lettera a) alla lettera d),  e  lettera  f),
          degli intermediari finanziari indicati nell’art. 11,  comma
          1, degli altri  soggetti  esercenti  attivita’  finanziaria
          indicati all’art. 11, comma 3, lettere a)  e  b),  e  delle
          societa’ di revisione di cui all’art. 13, comma 1,  lettera
          a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari
          di cui all’art. 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai
          sensi  dell’art.   114-novies,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all’art. 11, comma
          1, lettera m), possono essere eseguiti, previe  intese  con
          l’Autorita’ di vigilanza di riferimento, anche  dal  Nucleo
          speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
              2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
          presente  decreto  e   dalle   relative   disposizioni   di
          attuazione da parte dei  soggetti  elencati  nell’art.  10,
          comma 2,  lettere  e)  e  g),  degli  intermediari  di  cui
          all’art.  11,  comma  2,  degli  altri  soggetti  esercenti
          attivita’ finanziaria di cui all’art. 11, comma 3,  lettere
          c) e d), dei professionisti di cui all’art.  12,  comma  1,
          lettere b) e d) dei revisori contabili di cui all’art.  13,
          comma 1, lettera b), e degli altri soggetti di cui all’art.
          14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
          della Guardia di finanza.
              3. Gli ordini professionali di cui all’art. 8, comma 1,
          svolgono  l’attivita’  ivi  prevista   sui   professionisti
          indicati nell’art. 12, comma 1,  lettere  a)  e  c),  fermo
          restando il potere  di  eseguire  controlli  da  parte  del
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza.
              4. La UIF verifica il rispetto  delle  disposizioni  in
          tema di prevenzione  e  contrasto  del  riciclaggio  o  del
          finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
          di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione  di
          operazione  sospetta.  A  tal   fine   puo’   chiedere   la
          collaborazione del Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria
          della Guardia di finanza.
              5. Le autorita’ di vigilanza,  il  Nucleo  speciale  di
          polizia  valutaria  della  Guardia   di   finanza   possono
          effettuare  ispezioni  e  richiedere  l’esibizione   o   la
          trasmissione di documenti,  atti,  nonche’  di  ogni  altra
          informazione  utile.  A  fini   di   economia   dell’azione
          amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
          intermediari vigilati,  le  autorita’  di  vigilanza  e  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza programmano le rispettive attivita’ di controllo  e
          concordano   le   modalita’   per   l’effettuazione   degli
          accertamenti.
              – Il testo dell’art.  2  del  citato  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi’ recita:
              «Art. 2.  (Contenimento  del  costo  delle  commissioni
          bancarie). – 1. A decorrere dal 1° novembre 2009,  la  data
          di valuta  per  il  beneficiario  di  assegni  circolari  e
          bancari tratti su una banca insediata in  Italia  non  puo’
          superare, rispettivamente,  uno  e  tre  giorni  lavorativi
          successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
          a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita’
          economica  per   il   beneficiario   non   puo’   superare,
          rispettivamente,  quattro  e   cinque   giorni   lavorativi
          successivi alla data del versamento.  A  decorrere  dal  1°
          aprile 2010, la data di disponibilita’ economica  non  puo’
          superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E’
          nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta  fermo   quanto
          previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385.
              2. Allo scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i
          benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
          scoperto, all’art. 2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, art. 1, convertito  dalla  legge  28  gennaio
          2009, n. 2, alla fine del comma 1 e’ aggiunto  il  seguente
          periodo: «L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo  di
          cui al periodo precedente non puo’ comunque superare lo 0,5
          per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento,  a
          pena di nullita’ del patto di  remunerazione.  Il  Ministro
          dell’economia  e  delle  finanze   assicura,   con   propri
          provvedimenti,   la   vigilanza    sull’osservanza    delle
          prescrizioni del presente articolo.».
              3. Al comma 5-quater dell’art. 2 del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Nel caso  in  cui  la  surrogazione  del
          mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
          2007 non si perfezioni entro il termine  di  trenta  giorni
          dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
          alla  banca   cedente   dell’avvio   delle   procedure   di
          collaborazione interbancarie  ai  fini  dell’operazione  di
          surrogazione,  la  banca  cedente  e’  comunque  tenuta   a
          risarcire il cliente in misura pari all’1% del  valore  del
          mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
          ferma la possibilita’ per la  banca  cedente  di  rivalersi
          sulla banca cessionaria nel caso il ritardo  sia  dovuto  a
          cause imputabili a quest’ultima.».
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3  del  presente  art.
          entrano in vigore a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   legge   di   conversione   del    presente
          decreto-legge.
              4-bis.  Al  fine  di  consentire  la   promozione,   la
          prosecuzione e il sostegno di programmi di  microcredito  e
          microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e  sociale
          del Paese e di favorire la lotta alla poverta’, nel  quadro
          degli  obiettivi  della   strategia   e   degli   strumenti
          anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale   italiano
          permanente per il microcredito, di  cui  all’  art.  4-bis,
          comma  8,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, a decorrere dall’anno 2010 e’ autorizzata  la  spesa
          annua  di  1,8  milioni  di  euro  da  destinare  anche  al
          funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo  onere  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della  dotazione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all’ art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.».
              – L’art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 febbraio 1984,  n.  21,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi’ recita:
              «Art. 4. L’operazione di accreditamento dello stipendio
          e degli altri assegni fissi continuativi al conto  corrente
          bancario o  postale  deve  aver  luogo  il  giorno  fissato
          dall’art.  370,  secondo   comma,   del   regolamento   per
          l’amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita’
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni.
              Il Ministro del tesoro con proprio decreto  fissa,  non
          oltre il termine di sei mesi  dall’entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con l’osservanza dell’art. 370 del  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
          la  data  da  cui   diviene   operativo   il   sistema   di
          accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi  e
          degli altri assegni fissi continuativi.
              L’operazione di accreditamento delle pensioni  e  degli
          assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari
          deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per  le
          diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto
          del  Ministro  del  tesoro  previsto  dal   secondo   comma
          dell’art. 197 del testo unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
          modificato con l’art. 9 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.  I  relativi  titoli  di
          pagamento  sono  estinti  con  tre  giorni  lavorativi   di
          anticipo rispetto a quello fissato per l’accreditamento.».
          Note all’art. 37:
              – Per gli articoli 106 e107 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all’art. 35.
              – L’art. 1, comma 2 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  maggio
          2001, n. 106, cosi’ recita:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita’
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l’Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              – Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  e’
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27  ottobre  1999,  n.
          253.
          Nota agli articoli 39 e 40:
              –  Per  l’art.  128-bis  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all’art. 35.

Decreto legislativo n. 11 27 gennaio 2010ultima modifica: 2010-05-27T15:05:00+02:00da green-world